TikTok e account dei minori: la contestazione UE

In sintesi

  • Il 24 luglio 2026 la Commissione europea ha inviato a TikTok conclusioni preliminari: gli account dei minori non rispetterebbero l'art. 28 del Digital Services Act.

  • Sotto accusa le impostazioni predefinite: profilo pubblico attivabile dai 16-17enni, raccomandazione dei loro contenuti nel feed «Per te», profili privati comunque rintracciabili tramite le liste di seguiti e seguaci.

  • Non è una sanzione: TikTok può difendersi. Se la violazione fosse confermata, la sanzione può arrivare al 6% del fatturato globale.

  • Per la scuola due ricadute: aggiornare il messaggio educativo (il profilo privato non rende invisibili) e verificare i canali social istituzionali su cui compaiono immagini di alunni.

Il 24 luglio 2026 la Commissione europea ha comunicato a TikTok le proprie conclusioni preliminari: gli account dei minori sulla piattaforma non garantirebbero il livello di sicurezza richiesto dal regolamento sui servizi digitali, il Digital Services Act (DSA). Non si tratta di una sanzione né di una decisione definitiva, ma di un passaggio formale del procedimento che apre alla fase di difesa della società. Il punto contestato, però, è tutt'altro che tecnico: riguarda il modo in cui è costruito il profilo di un tredicenne o di un sedicenne, cioè di una parte consistente della popolazione studentesca italiana.

La reazione più comune, nelle sale docenti come nelle assemblee di classe, è prevedibile: «Sono cose che riguardano la piattaforma, non noi». È una lettura comprensibile ma parziale. La contestazione della Commissione ribalta un assunto su cui si regge buona parte dell'educazione digitale praticata nelle scuole italiane, e cioè che la sicurezza online sia in larga misura una questione di comportamenti individuali e di impostazioni da spuntare. Bruxelles sostiene invece che la protezione debba essere incorporata nella progettazione del servizio, e che affidarla alla capacità di un minorenne di trovare e attivare l'opzione giusta sia, in sé, una forma di inadeguatezza.

Conviene inoltre non sottovalutare il peso di un atto formalmente interlocutorio. Le conclusioni preliminari non accertano nulla, ma segnalano che l'istruttoria ha raccolto elementi ritenuti sufficienti a formulare una contestazione: è il momento in cui il confronto fra regolatore e piattaforma esce dall'informalità ed entra in una fase in cui ogni scelta della società ha conseguenze misurabili. Chi lavora nella scuola ha quindi ragionevoli motivi per attendersi che le impostazioni degli account dei propri studenti possano cambiare nei prossimi mesi, e per prepararsi in anticipo a spiegarne il senso a ragazzi e famiglie.

Se questa impostazione verrà confermata, cambia il baricentro del discorso: non solo ciò che insegniamo ai ragazzi, ma anche il modo in cui la scuola stessa utilizza le piattaforme e vi espone i propri studenti. Vale la pena capire bene di cosa si parla, prima di trarne conseguenze operative.

Il quadro normativo, in parole semplici

L'articolo 28 del DSA

Il DSA è il regolamento (UE) 2022/2065, pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024. Tra i suoi obblighi ce n'è uno dedicato specificamente ai minorenni: l'articolo 28, paragrafo 1, impone ai fornitori di piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul proprio servizio.

La formulazione è volutamente ampia. Non elenca misure obbligatorie, ma fissa un risultato da raggiungere. Spetta poi alla Commissione — che vigila direttamente sulle piattaforme di dimensioni molto grandi, categoria in cui TikTok rientra — verificare se quel risultato sia stato effettivamente conseguito.

Le linee guida del 14 luglio 2025

Per rendere valutabile un obbligo così generale, il 14 luglio 2025 la Commissione ha pubblicato le linee guida previste dall'articolo 28, paragrafo 4, del DSA. Non sono giuridicamente vincolanti e seguirle non garantisce automaticamente la conformità, ma costituiscono il parametro con cui la Commissione misura il rispetto dell'articolo 28. Tra le misure raccomandate figurano l'impostazione degli account dei minori in modalità privata per impostazione predefinita, limiti alla visibilità dei contenuti, sistemi di verifica dell'età proporzionati al rischio e valutazioni periodiche dei rischi per i diritti dell'infanzia.

Un passaggio merita attenzione perché ricorre spesso anche nelle discussioni scolastiche: secondo la Commissione, l'autodichiarazione dell'età non è uno strumento idoneo a garantire il livello di tutela richiesto. È lo stesso nodo che attraversa il dibattito italiano sulla verifica dell'età e che AGCOM ha affrontato per i contenuti riservati agli adulti.

Che cosa rischia la piattaforma

Se le contestazioni fossero confermate con decisione definitiva, la Commissione potrebbe imporre misure correttive e una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società. Prima di arrivarci, però, TikTok ha diritto di accedere al fascicolo e di presentare le proprie osservazioni. Il procedimento può anche chiudersi con impegni vincolanti assunti dalla piattaforma.

Perché non è (soltanto) una questione di GDPR

È un punto che vale la pena chiarire, soprattutto per chi in ambito scolastico si occupa di protezione dei dati. Il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali: chi tratta, con quale base giuridica, per quale finalità, con quali garanzie. Il DSA interviene su un piano diverso: la progettazione e il funzionamento del servizio. La domanda non è «TikTok ha una base giuridica valida per trattare i dati dei minori», ma «l'architettura del servizio espone i minori a rischi che una piattaforma diligente avrebbe dovuto prevenire».

Le due discipline convivono e si sovrappongono, ma non vanno confuse. In Italia, peraltro, il consenso del minore per i servizi della società dell'informazione è valido a partire dai 14 anni (art. 8 GDPR, come recepito dall'art. 2-quinquies del Codice privacy): un dato che spesso sorprende i genitori convinti che la soglia sia 18, o 13 come indicato dalle condizioni contrattuali di molte piattaforme.

Le criticità contestate

L'account pubblico come opzione a portata di tap

Oggi TikTok imposta per impostazione predefinita come privati i profili degli utenti tra i 13 e i 15 anni, mentre agli utenti tra i 16 e i 17 anni è lasciata fin dall'inizio la scelta tra profilo pubblico e privato. La Commissione riconosce che le impostazioni attuali rappresentano un miglioramento rispetto al passato, ma osserva che restano troppo facili da superare.

Quando un minore imposta il proprio account come «pubblico», i suoi contenuti diventano visibili a chiunque, compresi gli utenti privi di un account TikTok. È il passaggio decisivo: non si tratta di esposizione all'interno di una community, ma di accessibilità globale, indicizzabile, permanente.

Il feed «Per te»

La seconda contestazione riguarda i sistemi di raccomandazione. I contenuti pubblicati dai minori «più grandi» (16-17 anni) possono essere proposti a qualunque altro utente attraverso la sezione «Per te». Non serve dunque che qualcuno cerchi attivamente quel profilo: è l'algoritmo a portarlo davanti a persone che il ragazzo non conosce e non ha scelto.

Secondo la Commissione, questa esposizione può tradursi in contatti indesiderati da parte di potenziali autori di reati e in un uso dei contenuti a fini di bullismo online. La formula usata nel comunicato è efficace: la funzione offre potenzialmente agli estranei una finestra sulla vita di un bambino. E poiché ciò che i minori pubblicano può restare online indefinitamente e seguirli fino all'età adulta, le conseguenze possono essere durature.

L'illusione del profilo privato

È l'aspetto più rilevante sul piano educativo, e il meno noto. Anche quando un minore sceglie il profilo privato, il suo account resta facilmente rintracciabile attraverso gli elenchi following e followers di altri utenti, e la foto del profilo rimane accessibile a chiunque, anche a chi non ha un account TikTok.

Significa che il consiglio più diffuso nelle attività di educazione digitale — «metti il profilo in privato e sei a posto» — è tecnicamente insufficiente. Il profilo privato limita la visibilità dei contenuti, non l'individuabilità della persona. Per un adulto che voglia identificare un minore in una determinata scuola o in un determinato paese, l'informazione utile non è il video: è il nome, la foto e la rete di relazioni.

Il nodo irrisolto della verifica dell'età

Dietro alle tre contestazioni se ne intravede una quarta, non formalizzata ma decisiva. Tutte le tutele differenziate per fascia d'età — profilo privato automatico per i 13-15enni, scelta per i 16-17enni, regime ordinario per i maggiorenni — poggiano su un presupposto fragile: che la piattaforma sappia effettivamente quanti anni ha l'utente. Nella maggior parte dei casi lo sa perché glielo ha detto l'utente stesso al momento della registrazione.

È esattamente il meccanismo che le linee guida del 2025 considerano inadeguato. E chiunque lavori con le classi seconde e terze della secondaria di primo grado sa quanto sia diffusa la pratica di dichiarare un'età superiore a quella reale, spesso per accedere a funzioni riservate ai maggiorenni. Il risultato è che una parte degli studenti che frequentano le nostre scuole naviga con un profilo tarato su un'età che non ha, e quindi privo delle tutele pensate per lui.

Il tema si intreccia con il percorso italiano sulla verifica dell'età, avviato da AGCOM per i contenuti riservati agli adulti, e con le iniziative legislative in discussione in diversi Stati membri. È un fronte in movimento: qualsiasi indicazione operativa data oggi rischia di essere superata entro pochi mesi.

Che cosa chiede la Commissione

Le indicazioni preliminari sono tre. Primo: modificare le impostazioni predefinite degli account dei minori, limitando la visibilità dei contenuti ai soli utenti accettati dal titolare dell'account. Secondo: fare in modo che i contenuti pubblicati dai minori «più grandi» non siano in alcun caso accessibili a un pubblico esterno alla piattaforma. Terzo: astenersi dal raccomandare contenuti di minori ad altri utenti tramite il feed «Per te».

La posizione di TikTok e i passi successivi

La società ha risposto ricordando che gli account dei più giovani dispongono, fin dalla creazione, di oltre cinquanta funzioni preimpostate per la privacy e la sicurezza, e ha dichiarato di voler esaminare le conclusioni preliminari e proseguire il confronto con la Commissione. Le conclusioni si fondano su un'indagine approfondita che ha compreso l'analisi dell'interfaccia, di dati e documenti interni, oltre a colloqui con funzionari delle forze dell'ordine ed esperti di protezione dei minori, abusi e neuropsicologia.

Nulla è quindi definitivo. Ma le conclusioni preliminari indicano con buona approssimazione la direzione verso cui l'enforcement europeo si sta muovendo.

Che cosa c'entra la scuola

Il messaggio educativo va aggiornato

La prima conseguenza è la più immediata e non costa nulla: rivedere il contenuto di ciò che si dice ai ragazzi. Se il profilo privato non impedisce l'individuabilità, l'attenzione va spostata sulla foto del profilo (un volto riconoscibile in primo piano è un'informazione pubblica a tutti gli effetti), sulle liste di seguiti e seguaci come porta d'ingresso alla rete di relazioni, e sulla persistenza dei contenuti nel tempo. Sono tre concetti concreti, verificabili in aula in dieci minuti con uno smartphone, molto più efficaci di un'esortazione generica alla prudenza.

I canali social istituzionali dell'istituto

Qui il discorso si fa più delicato. Molte scuole gestiscono profili istituzionali su cui pubblicano fotografie e video di attività didattiche, saggi, uscite, competizioni. Il principio che la Commissione afferma nei confronti di TikTok — i contenuti che ritraggono minori non dovrebbero essere accessibili a un pubblico globale — riguarda la piattaforma, ma è difficile sostenere che una scuola possa ignorarlo mentre pubblica gli stessi contenuti su quella stessa piattaforma.

Un chiarimento è necessario, perché la confusione è frequente. Le attività didattiche istituzionali non richiedono il consenso dei genitori: la base giuridica è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR. Ma la diffusione di immagini di alunni su piattaforme social di terzi è cosa diversa: non è necessaria allo svolgimento del compito istituzionale, e richiede quindi una base giuridica autonoma, in pratica il consenso, che deve essere libero, specifico, informato e revocabile in qualsiasi momento senza conseguenze per l'alunno.

Questo comporta alcune verifiche molto concrete. Le liberatorie in uso distinguono tra ripresa, conservazione e diffusione? Indicano i canali specifici su cui le immagini saranno pubblicate? È prevista una procedura effettiva per rimuovere i contenuti in caso di revoca? E, soprattutto: la pubblicazione su un canale pubblico è davvero necessaria, o lo stesso obiettivo di comunicazione con le famiglie può essere raggiunto attraverso il registro elettronico o un'area riservata del sito? Il principio di minimizzazione suggerisce di porsi la domanda prima, non dopo.

Quando sono gli studenti a ripubblicare la scuola

C'è poi una zona grigia che nessuna liberatoria risolve. Il saggio di fine anno, la gita, la partita del torneo interclasse, la recita: sono momenti in cui decine di studenti riprendono decine di compagni e pubblicano il risultato sui propri profili. Se quei profili sono pubblici — ed è la condizione che la Commissione contesta a TikTok — il contenuto diventa accessibile a chiunque, ben oltre la comunità scolastica.

La scuola non è titolare di quel trattamento e non risponde di ciò che gli studenti pubblicano a titolo personale: l'attività resta in linea di principio riconducibile all'esclusione per finalità personali o domestiche. Sarebbe però ingenuo fermarsi qui. L'istituto conserva un dovere di informazione e organizzazione: può stabilire, nel regolamento e nelle comunicazioni preliminari a un evento, che cosa è consentito riprendere e diffondere, può ricordarlo esplicitamente prima delle occasioni a maggiore esposizione, e può prevedere spazi in cui la ripresa non è ammessa. Non sono divieti facili da far rispettare, ma la loro esistenza cambia la posizione della scuola nel momento in cui un genitore si presenta a segnalare che il volto del figlio circola in un video che non ha autorizzato.

Segnalazioni e rimozione dei contenuti

Il DSA ha introdotto meccanismi di segnalazione che le piattaforme devono rendere accessibili e tracciabili. In Italia il coordinatore dei servizi digitali è AGCOM, ed è a essa che vanno indirizzate le segnalazioni sistemiche relative al mancato rispetto degli obblighi.

Per i casi individuali resta però più rapida la via della legge 71/2017: il minore che abbia compiuto 14 anni, o i genitori, possono chiedere al gestore della piattaforma l'oscuramento o la rimozione dei contenuti; se il gestore non provvede nei termini previsti, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro 48 ore. La legge 70/2024 ha rafforzato il ruolo del referente per il cyberbullismo, che in ogni istituto dovrebbe essere il punto di riferimento operativo per queste procedure — non una designazione formale sul sito.

Azioni da intraprendere

Verifiche consigliate in avvio di anno scolastico

Azione Titolarità Orizzonte
Ricognizione dei canali social istituzionali attivi e dei contenuti pubblicati che ritraggono alunni Dirigente scolastico, con supporto del DPO Prima dell'avvio delle lezioni
Revisione delle liberatorie: distinzione fra ripresa, conservazione e diffusione; indicazione dei canali; procedura di revoca Dirigente scolastico e DSGA, con parere del DPO Settembre, prima della raccolta
Aggiornamento del registro dei trattamenti con il trattamento «comunicazione istituzionale su canali social» DPO e ufficio di segreteria Entro settembre
Revisione della e-policy d'istituto e del regolamento sull'uso dei dispositivi Collegio dei docenti e Consiglio di istituto Entro ottobre
Formazione breve ai docenti sui tre punti critici: foto profilo, liste di contatti, persistenza dei contenuti Animatore digitale e referente per il cyberbullismo Primo trimestre
Incontro con le famiglie sulle soglie di età e sulle procedure di segnalazione Dirigente scolastico e referente per il cyberbullismo Ottobre-novembre
Procedura interna per le richieste di rimozione contenuti ex L. 71/2017, con tempi e responsabilità definiti Referente per il cyberbullismo A regime, permanente
Monitoraggio dell'esito del procedimento europeo e degli eventuali obblighi che ne derivano DPO Continuo

Su schermi stretti la tabella scorre lateralmente.

Che cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il procedimento contro TikTok si inserisce in un movimento più ampio. Il 21 luglio 2026 il Parlamento francese ha approvato in via definitiva il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni, con applicazione dal 1° settembre 2026 per i nuovi profili e dal 1° gennaio 2027 per quelli esistenti — primo caso nell'Unione europea, dopo il precedente australiano. Altri Stati membri stanno valutando percorsi analoghi, con soglie e modelli diversi.

Per la scuola italiana la conseguenza pratica non è ancora normativa, ma culturale. Sta emergendo un orientamento condiviso secondo cui la responsabilità della sicurezza online dei minori grava principalmente sui progettisti dei servizi, non sugli utenti minorenni né sulle loro famiglie. È un cambio di prospettiva che alleggerisce la scuola da un compito impossibile — vigilare su ciò che gli studenti fanno fuori dall'orario scolastico — e allo stesso tempo le chiede maggiore coerenza su ciò che invece controlla direttamente: i propri canali, le proprie liberatorie, le proprie procedure.

Vale la pena seguire l'evoluzione del procedimento. Se le conclusioni preliminari venissero confermate, le impostazioni predefinite degli account dei nostri studenti cambierebbero senza che nessuno debba fare nulla. Ed è esattamente questo il punto.

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