Attestazioni OIV 2026: la guida per le scuole

Entro il 30 luglio 2026 ogni istituzione scolastica deve pubblicare l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti al 2025. La delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 fissa regole, tempi e conseguenze. Ma la partita, per le scuole, si gioca prima: alla data del 15 giugno.

C’è un equivoco che si ripete ogni anno, e che ogni anno costa alle scuole rilievi evitabili. L’attestazione arriva in segreteria, si scopre che manca qualcosa in Amministrazione Trasparente, si corre a caricare i documenti mancanti e si pubblica tutto entro la scadenza, convinti di aver chiuso la partita. Non è così: la verifica fotografa il sito a una data precisa, e quella data è già passata quando l’attestazione arriva.

Questa guida segue passo per passo il percorso definito dalla delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026, con un occhio alle specificità del settore scolastico e alla novità di questa tornata: la verifica di conformità agli standard digitali, che quest’anno non produce effetti ma anticipa lo scenario dei prossimi cicli.

Le scadenze in sintesi

Quando Chi Cosa
15 giugno 2026 Data di rilevazione: è la fotografia dello stato del sito
Dal 16 giugno 2026 Revisori dei conti Compilano nell'applicativo web la scheda di rilevazione e redigono l'attestazione
Entro il 30 luglio 2026 Scuola / RPCT Pubblica attestazione e scheda delle verifiche in Amministrazione Trasparente
Dal 31 luglio 2026 Scuola Adegua le sotto-sezioni carenti; a esito positivo pubblica la nota di ottemperanza
Entro il 30 novembre 2026 Revisori dei conti Verificano il superamento o la permanenza delle sole criticità già rilevate
Dal 1° dicembre 2026 Revisori dei conti In caso di inadempienze ancora in essere, compilano l'elenco delle inadempienze
Entro il 15 gennaio 2027 Scuola / RPCT Pubblica scheda di monitoraggio, eventuale elenco inadempienze e attestazione

Nota. La tabella riepilogativa contenuta a pag. 27 della delibera riporta due date incongruenti rispetto al testo dei paragrafi 5 e 6 («31 luglio 2025» in luogo di 31 luglio 2026 e «15 gennaio 2026» in luogo di 15 gennaio 2027). Fanno fede le date della parte motiva, riportate qui sopra.

Passo 1. Capire chi fa che cosa

Il primo chiarimento riguarda i soggetti, perché nella scuola l’assetto è diverso da quello della generalità delle pubbliche amministrazioni.

L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è prevista dall’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e spetta di norma all’Organismo indipendente di valutazione. Le istituzioni scolastiche l’OIV non ce l’hanno: l’art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) stabilisce che presso le istituzioni scolastiche tali attribuzioni sono svolte dai revisori dei conti. La delibera n. 168/2026 lo richiama espressamente in premessa. Sono quindi i revisori a registrarsi sull’applicativo ANAC, a compilare la scheda di rilevazione e a firmare l’attestazione.

Il secondo chiarimento riguarda il RPCT. Nel settore scuola le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono attribuite al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale — o, dove previsto, al Coordinatore regionale — mentre i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti. Ai dirigenti scolastici compete l’elaborazione e la pubblicazione dei dati sul sito della propria istituzione. Quando la delibera pone gli adempimenti pubblicitari in capo al «RPCT», dunque, l’attività materiale di caricamento e di controllo dei contenuti resta nella responsabilità operativa della singola scuola, secondo le indicazioni del PTPCT regionale di riferimento.

Passo 2. Fissare il perimetro: due date, non una

Qui sta l’equivoco da cui siamo partiti. L’attestazione guarda a due orizzonti temporali distinti.

La data di rilevazione è il 15 giugno 2026: è la fotografia dello stato della sezione Amministrazione Trasparente a quel momento. Ciò che viene pubblicato dopo non concorre alla rilevazione.

Il perimetro dei contenuti è invece l’annualità 2025: si verificano dati, documenti e informazioni prodotti, adottati, approvati — o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna — entro il 31 dicembre 2025.

La conseguenza operativa è netta: tutto ciò che riguarda il 2025 deve essere già online al 15 giugno 2026. Le integrazioni vanno completate prima della rilevazione, non dopo aver ricevuto l’attestazione. Se leggete questa guida a rilevazione avvenuta, il capitolo utile è quello sulla fase di monitoraggio, che offre una seconda finestra per sanare — ma con un rilievo già formalizzato alle spalle.

C’è poi una precisazione che merita attenzione: la verifica si estende anche agli atti non pubblicati perché non prodotti, o prodotti solo in parte, nonostante ricorresse l’obbligo della loro produzione. Non aver adottato un atto dovuto non mette al riparo dal rilievo; semmai lo aggrava.

Passo 3. Individuare le sotto-sezioni oggetto di attestazione

Per il ciclo 2026 l’Autorità ha superato il criterio della mera rotazione annuale, motivando la scelta con l’esigenza di verificare l’adeguamento ai modelli di dati strutturati. L’elenco che ne risulta è ampio:

  • atti generali (art. 12);

  • organizzazione (artt. 13 e 14);

  • consulenti e collaboratori (art. 15);

  • personale — titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali (art. 20 d.lgs. 39/2013);

  • performance (art. 20);

  • attività e procedimenti (art. 35);

  • provvedimenti (art. 23);

  • sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27);

  • bilanci (art. 29);

  • controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31);

  • servizi erogati (art. 32);

  • pagamenti dell’amministrazione (art. 4-bis e art. 36);

  • bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. 33/2013; artt. 23 e 28 d.lgs. 36/2023; delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023, come integrata e modificata dalla n. 601/2023);

  • pianificazione e governo del territorio (art. 39);

  • interventi straordinari e di emergenza (art. 42).

A queste si aggiungono, per espressa scelta dell’Autorità, gli obblighi relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo — in carica e cessati — e le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Le sotto-sezioni «Consulenti e collaboratori» e «Bandi di gara e contratti» sono state riproposte anche quest’anno: l’Autorità le considera strategiche, tanto che la continuità delle verifiche prevale sulla logica della rotazione. È un segnale su dove si concentrerà l’attenzione.

Passo 4. Sistemare le sotto-sezioni che non ricorrono

Scorrendo l’elenco, un dirigente scolastico noterà subito che diverse voci non hanno riscontro nella vita di un istituto: pianificazione e governo del territorio, interventi straordinari e di emergenza, in molti casi le sovvenzioni e i contributi erogati a terzi.

L’applicativo prevede per tutti gli indicatori l’opzione «Non Applicabile», riservata ai casi in cui la fattispecie non ricorre all’interno dell’ente. Ma la delibera aggiunge un passaggio che conviene non trascurare: l’organismo che attesta ha cura di segnalare all’ente, ove non vi abbia già provveduto, di riportare nella sotto-sezione oggetto di verifica i casi di non ricorrenza, mediante apposita dicitura di esclusione. Gli esempi indicati dall’Autorità sono del tipo «L’ente non possiede immobili di proprietà» oppure «L’ente nell’anno 2025 non ha erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici».

Una sotto-sezione vuota e una sotto-sezione che dichiara la non ricorrenza della fattispecie non sono equivalenti, né per chi verifica né per chi consulta il sito. È l’intervento a più alto rendimento di tutto l’adempimento: pochi minuti di lavoro che eliminano in radice un possibile rilievo, da fare prima della data di rilevazione.

Passo 5. Autovalutare i cinque indicatori di qualità

Prima che lo facciano i revisori, conviene farlo internamente. Per ciascun dato, documento o informazione la scheda documenta cinque indicatori:

  1. pubblicazione — con tre opzioni: non pubblicato; pubblicato ma non in sezione «Amministrazione trasparente»; pubblicato in sezione «Amministrazione trasparente»;

  2. completezza di contenuto;

  3. completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti;

  4. aggiornamento;

  5. formato.

Per i quattro indicatori diversi dalla pubblicazione, il grado di assolvimento è espresso in fasce: 0%; 1-33%; 34-66%; 67-99%; 100%.

Il dettaglio da tenere a mente è che solo il 100% su tutti gli indicatori evita l’apertura della fase di monitoraggio: un 99% su un solo indicatore, in una sola sotto-sezione, basta ad attivarla. Un documento non aggiornato all’ultima versione, un elenco che copre solo una parte degli uffici tenuti, un allegato caricato nella sotto-sezione contigua sono tutte situazioni che producono punteggi inferiori al pieno.

Merita attenzione anche la seconda opzione dell’indicatore di pubblicazione: «pubblicato ma non in sezione Amministrazione trasparente» ricorre più spesso di quanto si creda — il documento esiste sul sito, è raggiungibile dall’albo, ma non compare nella sotto-sezione dove la normativa lo colloca. Ai fini dell’attestazione, non assolve l’obbligo.

Passo 6. Verificare indicizzazione e link

Due controlli tecnici che sfuggono quasi sempre, e che la delibera richiama esplicitamente.

Il primo riguarda l’indicizzazione. L’attestazione ha ad oggetto anche la verifica dell’assenza di filtri o di altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente», salvo le ipotesi consentite dalla normativa: è un adempimento riconducibile agli artt. 7 e 9 del d.lgs. 33/2013, che assicura l’effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati. Configurazioni del CMS o del file robots.txt che escludono la sezione dalla scansione sono quindi una criticità autonoma, indipendente dai contenuti: vale la pena chiedere al gestore del sito una verifica esplicita.

Il secondo riguarda i contratti pubblici. Con la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti introdotta dal d.lgs. 36/2023, l’assolvimento avviene in parte tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, e in parte mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni della delibera ANAC n. 264/2023. La delibera n. 168/2026 precisa che, ogni volta che l’obbligo sia assolto mediante link, occorre verificare che il rinvio sia funzionante, diretto e conduca ad atti e documenti non modificabili, con data e firma certa. Un collegamento generico alla home page della piattaforma, o un link non più attivo dopo una migrazione del sito, non assolve l’obbligo.

Passo 7. Pubblicare entro il 30 luglio, nel posto giusto

Ricevuta l’attestazione predisposta dai revisori dei conti, vanno pubblicati entro il 30 luglio 2026 due documenti: l’attestazione stessa e la scheda delle verifiche di rilevazione al 15 giugno 2026.

La collocazione è vincolata e non ammette percorsi alternativi:

Amministrazione TrasparenteControlli e rilievi sull’amministrazioneOrganismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analogheAttestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Un’avvertenza sulla trasmissione. La comunicazione dei dati ad ANAC avviene esclusivamente mediante l’applicativo web «Attestazioni OIV»: la delibera precisa che ogni altra modalità non sarà ritenuta valida. La pubblicazione sul sito della scuola è un adempimento autonomo e ulteriore rispetto alla trasmissione telematica: le due cose non si sostituiscono a vicenda.

Passo 8. Sanare le criticità e pubblicare la nota di ottemperanza

Se l’attestazione evidenzia carenze, il passaggio successivo è promuovere le misure necessarie a sanarle. Effettuati gli adeguamenti, va predisposta una specifica nota di ottemperanza, da pubblicare tempestivamente nella stessa sotto-sezione dedicata agli atti dell’OIV. L’Autorità raccomanda che le iniziative siano avviate fin da subito: la ragione è nel passo successivo.

Passo 9. La fase di monitoraggio: come chiuderla in anticipo

Quando il punteggio attribuito agli indicatori di qualità risulta inferiore al 100% — anche in uno solo di essi — si apre la fase di monitoraggio. Dal 31 luglio 2026 i revisori dei conti monitorano le misure di adeguamento adottate e verificano, entro il 30 novembre 2026, la permanenza o il superamento delle sole criticità già esposte nella scheda di rilevazione. Le verifiche riguardano i medesimi cinque indicatori esaminati in fase di rilevazione: il perimetro non si allarga.

Qui c’è l’informazione più utile di tutta la delibera, e passa facilmente inosservata. La scheda di monitoraggio può essere compilata già dal 31 luglio 2026: se la scuola ha nel frattempo sanato le carenze, i revisori possono dichiarare un grado di assolvimento pari al 100% e chiudere la procedura in anticipo, senza attendere novembre. L’Autorità lo scrive esplicitamente, motivandolo con l’esigenza di dare tempestiva definizione all’attività di monitoraggio nei casi in cui l’amministrazione abbia prontamente assicurato il superamento delle criticità. È l’esito da perseguire: agosto e settembre sono mesi in cui il lavoro di sistemazione dell’Amministrazione Trasparente è concretamente fattibile.

Nel caso opposto — criticità non superate entro il 30 novembre 2026 — i revisori elencano per ciascuna sotto-sezione i dati e i documenti per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria; dal 1° dicembre 2026 l’applicativo consente di estrarre il relativo elenco delle inadempienze in materia di trasparenza. Scheda di monitoraggio, elenco e attestazione vanno pubblicati entro il 15 gennaio 2027 nella medesima sotto-sezione.

L’applicativo resta utilizzabile anche oltre le scadenze ai fini dell’adempimento tardivo, del quale sarà però data evidenza attraverso la data di attestazione.

La novità del 2026: la verifica di conformità agli standard

Fin qui l’adempimento tradizionale. C’è però un elemento nuovo in questa tornata che vale la pena conoscere anche se, quest’anno, non produce conseguenze.

Accanto ai cinque indicatori, l’applicativo integra una verifica di natura ricognitiva sul processo di standardizzazione avviato con la delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 e proseguito con la n. 497 del 3 dicembre 2025. La prima ha introdotto tredici schemi standardizzati per la pubblicazione dei dati: tre già obbligatori al termine di una sperimentazione conclusa il 21 gennaio 2026 (artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. 33/2013) e dieci a sperimentazione volontaria; la seconda ne ha approvati altri cinque (artt. 14, 15, 15-ter, 33 e 41). L’obiettivo è eliminare la discrezionalità nell’esposizione dei dati, rendendoli confrontabili e acquisibili in modo automatizzato.

Per ciascun obbligo l’organismo che attesta risponde a un quesito specifico, con giudizio graduato su tre livelli:

Giudizio Quando ricorre Esempio tipico nella scuola
Piena conformità I dati sono esposti secondo i modelli strutturati definiti dall'Autorità, con tutti i metadati obbligatori; il dato è acquisibile in modo automatizzato senza interventi manuali Tabella web strutturata conforme allo schema tecnico ANAC
Conformità parziale Il processo è avviato ma l'esposizione non risponde ancora agli standard di interoperabilità: dati elaborabili ma carenti sul piano dei metadati File Excel o CSV, tabella HTML semplice, campi non mappati secondo l'ordine e la sintassi ANAC
Non conformità La pubblicazione resta di tipo documentale, in formati non strutturati; nessuna estrazione automatizzata dei metadati è possibile File PDF, anche ricercabili; scansioni; testo libero nella pagina web

Attenzione al perimetro. Gli esiti di questa verifica hanno natura esclusivamente ricognitiva e statistica. Un giudizio di «conformità parziale» o di «non conformità» non incide sulla determinazione del grado di assolvimento dell’obbligo e non determina, di per sé, l’apertura della fase di monitoraggio. Non deve essere riportato nell’elenco delle inadempienze e non rileva ai fini della contestazione di violazioni, né attiva profili di responsabilità. In questa fase di transizione — lo scrive l’Autorità — l’assolvimento dell’obbligo nel contenuto prevale sulle modalità tecniche di esposizione strutturata del dato.

Detto questo, il messaggio è esplicito: la ricognizione funge da «stress test» e prepara gli enti alla transizione verso un sistema di trasparenza digitale evoluto. Le scuole che oggi pubblicano prevalentemente in PDF ricadono nella terza fascia, e sanno quindi con ragionevole certezza che nei cicli successivi quel formato non sarà più sufficiente. Chi vuole portarsi avanti può cominciare dalle tre sotto-sezioni i cui schemi sono già obbligatori — pagamenti (art. 4-bis), organizzazione (art. 13) e controlli e rilievi (art. 31) — senza affrontare l’intero fronte in una volta.

Che cosa si rischia

La delibera dedica un paragrafo specifico al regime di responsabilità, ed è opportuno conoscerlo per calibrare le priorità.

L’organismo che attesta trasmette l’elenco delle inadempienze all’organo di indirizzo politico e, nelle ipotesi di maggiore gravità, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, affinché possano essere attivati i procedimenti disciplinari e le altre forme di responsabilità connesse alla violazione dei precetti di trasparenza.

Si applica inoltre l’art. 46 del d.lgs. 33/2013, in forza del quale l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, può configurare un’ipotesi di danno all’immagine dell’amministrazione e rileva direttamente ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Sul fronte dei controlli, l’Autorità verifica su un campione di soggetti la pubblicazione dell’attestazione entro i termini, confrontando quanto attestato con i dati effettivamente pubblicati, e segnala agli organi di indirizzo i casi di mancata o ritardata attestazione e le discordanze rilevate. All’attività di vigilanza può seguire un controllo documentale della Guardia di Finanza, su campione casuale semplice.

Domande frequenti

La scuola ha un OIV? No. Presso le istituzioni scolastiche le funzioni di attestazione sono svolte dai revisori dei conti, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge n. 197/2022.

Chi materialmente pubblica l’attestazione sul sito? La delibera pone l’adempimento in capo al RPCT. Nel settore scuola le funzioni di RPCT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, mentre l’elaborazione e la pubblicazione dei dati sul sito della singola istituzione competono al dirigente scolastico. In concreto, il caricamento in Amministrazione Trasparente è attività della scuola, secondo il PTPCT regionale.

Se pubblico i documenti mancanti il 20 giugno, la situazione è sanata? Non ai fini della rilevazione, che fotografa lo stato al 15 giugno. La pubblicazione tardiva rileva però nella fase di monitoraggio e consente di chiudere la procedura in anticipo, già dal 31 luglio 2026.

Pubblichiamo tutto in PDF: è una violazione?
Dipende dal profilo. La verifica sulla conformità agli schemi standardizzati della delibera n. 495/2024 ha natura esclusivamente ricognitiva e statistica: un giudizio di «conformità parziale» o di «non conformità» su quel piano non incide sulla determinazione del grado di assolvimento e non determina, di per sé, l'apertura della fase di monitoraggio (Delibera ANAC n. 168/2026). Sotto questo profilo, quindi, il ciclo 2026 non produce conseguenze.

Il dirigente scolastico può firmare l'attestazione se i revisori non sono ancora insediati?
Sì. L'ANAC ha chiarito che «nei casi di assenza dei revisori dei conti, l'attestazione compete al Dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza dell'istituto scolastico» (ANAC, FAQ su attestazioni OIV e obblighi di trasparenza).

Riferimenti

  • Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026 — Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione riferiti all’annualità 2025

  • D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare artt. 4-bis, 7, 9, 12-15, 20, 23, 26-27, 29, 31, 32, 35-37, 39, 42, 43, 45, 46 e 48

  • Art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009 e art. 1, co. 562, legge n. 197/2022

  • Delibere ANAC n. 495/2024 e n. 497/2025 (schemi standard ex art. 48 d.lgs. 33/2013)

  • Delibere ANAC n. 261, n. 263 e n. 264 del 2023, come integrata dalla n. 601/2023

  • Delibera ANAC n. 430/2016 e Approfondimento IV «Istituzioni scolastiche» del PNA 2016

I riferimenti normativi e le scadenze riportati in questo articolo vanno verificati sulle fonti primarie prima di ogni adozione formale, tenuto conto di eventuali aggiornamenti, FAQ o comunicazioni successive dell’Autorità e dell’Amministrazione centrale.

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