Una scala prestata a una associazione: che cosa resta in capo alla scuola

Prestare attrezzature a chi utilizza i locali scolastici è una prassi diffusa e raramente formalizzata. Il Testo unico sulla sicurezza dedica però a chi concede in uso obblighi propri, distinti da quelli di chi utilizzerà l'attrezzatura. Il pezzo si rivolge in primo luogo ai dirigenti scolastici (DS); DSGA (direttori dei servizi generali e amministrativi) e personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) vi trovano indicazioni operative.

In sintesi

  • Chi concede in uso un'attrezzatura di lavoro ha obblighi che non si esauriscono con la consegna materiale.

  • Al momento della cessione va attestato il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell'attrezzatura.

  • Va acquisita e conservata una dichiarazione di chi la riceve sulla formazione e sull'addestramento di chi la userà.

  • La disciplina che pone gli obblighi di manutenzione in capo all'ente proprietario riguarda locali ed edifici: le attrezzature mobili dell'istituto seguono una strada diversa.

Una richiesta ordinaria

Un'associazione sportiva che utilizza la palestra nel pomeriggio chiede in prestito la scala del magazzino per sistemare una rete di protezione. La richiesta è ragionevole, il rapporto con l'associazione è consolidato, la scala è lì. Il collaboratore scolastico la consegna e la faccenda si chiude in cinque minuti.

Da quel momento, però, un'attrezzatura dell'istituto si trova nelle mani di persone che non rispondono alla scuola, in un momento in cui nessuno dell'istituto è presente. Se qualcosa va storto, la ricostruzione parte da una domanda semplice: in che condizioni era la scala quando è uscita dal magazzino, e chi lo ha verificato?

Quando una scala è un'attrezzatura di lavoro

Il Testo unico definisce attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro. Il criterio è l'impiego, non la complessità dell'oggetto.

Questo significa che la stessa scala può cambiare natura a seconda di chi la usa e per che cosa. Impiegata dal collaboratore scolastico per sostituire una lampadina è un'attrezzatura di lavoro della scuola. Consegnata a un'associazione i cui operatori la useranno nell'ambito della loro attività, resta un'attrezzatura di lavoro: cambia solo chi ne risponde come utilizzatore.

Rientrano nella stessa nozione la lavasciuga pavimenti, l'idropulitrice, il trapano, il tosaerba, la troncatrice del magazzino.

Che cosa chiede la norma a chi consegna

Il Testo unico contiene un divieto generale di dare in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle norme di sicurezza. Accanto a quel divieto, una disposizione dedicata ai concedenti in uso chiede due cose molto concrete a chi cede un'attrezzatura senza operatore.

La prima: attestare, al momento della cessione, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

La seconda: acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata della concessione, una dichiarazione di chi riceve l'attrezzatura che confermi l'avvenuta formazione e l'addestramento specifico delle persone individuate per utilizzarla.

Sono adempimenti che si applicano a prescindere dal fatto che il prestito sia gratuito e a prescindere dalla durata. Non guardano a chi sia il datore di lavoro dell'utilizzatore: guardano a chi consegna.

In pratica

Due carte, non un fascicolo. Una riga che dice in che stato è l'attrezzatura al momento della consegna, firmata da chi consegna e da chi ritira. Una dichiarazione dell'associazione o della ditta sulla formazione di chi la userà, che resta agli atti finché l'attrezzatura non rientra.

Dove si concentra l'esposizione

Nella pratica quotidiana i punti scoperti sono quasi sempre gli stessi tre.

Lo stato reale non è stato verificato. La scala esce dal magazzino perché è la scala del magazzino, senza che nessuno abbia guardato pioli, piedini antiscivolo e dispositivo di apertura.

Del passaggio non resta traccia. A distanza di settimane non è ricostruibile chi abbia consegnato che cosa, a chi e in quali condizioni. In assenza di documentazione, la posizione della scuola si difende soltanto con le testimonianze.

La formazione di chi la userà non è documentata. È l'adempimento più trascurato, perché richiede di chiedere qualcosa al soggetto esterno, e chiedere qualcosa a un'associazione con cui i rapporti sono cordiali sembra un eccesso di formalismo.

Perché la marcatura CE non chiude la questione

Una dichiarazione di conformità descrive il prodotto nel momento in cui è stato immesso sul mercato. Fra quella data e la consegna a un terzo possono passare molti anni, e in quegli anni intervengono usura, riparazioni improvvisate, manutenzione rinviata per ragioni di bilancio.

Il documento conserva il suo valore, ma racconta la storia dell'attrezzatura, non le sue condizioni di oggi. La verifica preliminare si fa quindi sull'oggetto.

Attenzione

Una scala con un piolo deformato resta una scala con la targhetta di conformità perfettamente in ordine. I due piani non si sovrappongono.

Attrezzature dell'istituto e beni dell'ente proprietario

Nel contesto scolastico è consueto ricondurre gli obblighi di manutenzione all'ente locale proprietario. La disposizione che regge quella ripartizione ha però un oggetto delimitato: gli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso, che restano a carico dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. La stessa disciplina prevede, per i dirigenti scolastici, un esonero da responsabilità quando gli interventi sono stati tempestivamente richiesti.

Le attrezzature mobili acquistate con fondi dell'istituto e iscritte nel suo inventario non rientrano in quella previsione. La loro manutenzione e la decisione di consegnarle temporaneamente a un terzo restano nella disponibilità della scuola. È una distinzione che conviene mettere per iscritto negli atti, perché tende a essere data per scontata in un senso o nell'altro.

Nota dell'RSPP

Nella mia esperienza il punto critico non è la volontà di fare le cose per bene: è che il prestito di un'attrezzatura non viene percepito come un atto formale. Una scala che esce dal magazzino per una mattinata non lascia traccia da nessuna parte, e quando serve ricostruire chi l'ha consegnata e in quali condizioni, non c'è nulla su cui appoggiarsi. Il rimedio costa mezza pagina di modulo compilato ogni volta. Non è burocrazia in più: è la prova che una verifica c'è stata. E nei casi in cui la verifica dà esito negativo, è anche la ragione documentata per cui l'attrezzatura non è uscita.

Esempi pratici per la scuola

Gli scenari che seguono sono costruiti a scopo illustrativo e non descrivono situazioni reali.

Primo esempio. L'associazione che utilizza la palestra chiede in prestito una scala portatile. Il collaboratore scolastico verifica pioli, piedini e dispositivo di apertura, la scuola consegna scala e libretto d'uso, redige un verbale di consegna e acquisisce dall'associazione una dichiarazione sulla formazione della persona incaricata. Alla restituzione il verbale viene completato annotando lo stato al rientro.

Secondo esempio. Il contratto con la ditta di pulizie prevede che l'appaltatore fornisca il personale e la scuola metta a disposizione la lavasciuga già presente. La condizione viene esplicitata nel documento contrattuale, l'attrezzatura è identificata per marca, modello e matricola, e la ditta dichiara che il personale incaricato ha ricevuto formazione e addestramento specifici.

Terzo esempio. Un operatore esterno chiede di usare il trapano del magazzino per un intervento rapido. La scuola valuta che la soluzione più lineare sia non concedere l'attrezzatura e chiedere che venga utilizzata la dotazione del soggetto richiedente. È una risposta legittima, e spesso la più semplice da gestire.

Cosa fare adesso

Dirigente scolastico

  • Verificare se esiste una procedura interna per la consegna di attrezzature a soggetti esterni e, in caso contrario, definirla con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

  • Indicare negli atti di concessione dei locali quali attrezzature sono incluse e quali espressamente escluse.

  • Valutare, per le attrezzature che richiedono addestramento specifico, se il prestito sia la soluzione preferibile.

DSGA

  • Ricondurre l'elenco delle attrezzature prestabili all'inventario, distinguendo i beni dell'istituto da quelli dell'ente proprietario.

  • Predisporre un modulo di consegna e riconsegna con stato dell'attrezzatura, data, soggetto ricevente, anomalie rilevate e firme.

  • Conservare le dichiarazioni sulla formazione ricevute dai soggetti esterni per tutta la durata della concessione.

Personale ATA tecnico e collaboratori scolastici

  • Segnalare per iscritto ogni anomalia riscontrata sulle attrezzature, anche quando l'uso resta possibile.

  • Non consegnare attrezzature a soggetti esterni al di fuori della procedura definita.

  • Verificare lo stato dell'attrezzatura alla restituzione e riferirlo a chi tiene il registro.

Domande Frequenti

La scuola può prestare una scala a un'associazione che utilizza la palestra?

Sì. Il Testo unico non vieta il prestito, ma chiede a chi concede in uso di attestare al momento della cessione il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell'attrezzatura, e di acquisire una dichiarazione di chi la riceve sulla formazione delle persone individuate per utilizzarla.

Che cosa va fatto al momento della consegna?

Una verifica dello stato reale dell'attrezzatura, la consegna del libretto d'uso e la redazione di un verbale che riporti data, identificazione del bene, soggetto ricevente, condizioni rilevate e firme. Il verbale si completa alla restituzione, annotando lo stato al rientro.

Serve la dichiarazione sulla formazione anche per un prestito di poche ore?

La disposizione non distingue in base alla durata né alla gratuità della concessione, e chiede di conservare la dichiarazione per tutta la durata del prestito. Per le consegne brevi e ricorrenti è pratico predisporre un modulo unico, che il soggetto esterno compila una volta e aggiorna quando cambiano le persone incaricate.

La marcatura CE mette la scuola al riparo?

La dichiarazione di conformità descrive il prodotto nel momento in cui è stato immesso sul mercato. Fra quella data e la consegna a un terzo intervengono usura, riparazioni e manutenzione rinviata. La verifica preliminare va quindi fatta sull'attrezzatura, non sui soli documenti che la accompagnano.

Le attrezzature della scuola sono di competenza del Comune?

Non necessariamente. La norma che pone gli obblighi di manutenzione in capo all'amministrazione proprietaria riguarda i locali e gli edifici assegnati in uso. Le attrezzature mobili acquistate con fondi dell'istituto e iscritte nel suo inventario restano nella disponibilità della scuola.

Riferimenti

  • D.Lgs. 81/2008, art. 18, commi 3 e 3.1 — obblighi di manutenzione di locali ed edifici assegnati in uso alle istituzioni scolastiche ed esonero dei dirigenti che ne abbiano tempestivamente richiesto l'esecuzione. Fonte: Normattiva

  • D.Lgs. 81/2008, art. 23 — divieto di fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, dispositivi di protezione individuale e impianti non rispondenti alle norme di sicurezza. Fonte: Normattiva

  • D.Lgs. 81/2008, art. 69, comma 1, lettera a — definizione di attrezzatura di lavoro. Fonte: Normattiva

  • D.Lgs. 81/2008, art. 72, commi 1 e 2 — obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso. Fonte: Normattiva

Mario Padroni

Mario Padroni è DPO/RPD e RSPP. Si occupa di protezione dei dati e di sicurezza sul lavoro negli istituti scolastici.

Contenuto divulgativo a scopo informativo. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione del caso concreto.

Avanti
Avanti

Quando va aggiornato il DVR? Le regole, i casi concreti.